Aprile 9, 2008...6:54 pm
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, come si vota
PDF Elezioni Presidente della Provincia e Consiglio Provinciale
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Modalità di voto (art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’elettore può votare:
• per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
• per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
• per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo dl iste.
Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
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