Estratto dal sito del Ministero dell’Interno elezioni Camere
Orario di votazione
(artt. 46, 64, 64-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)
Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica
fissata per l’inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo.
Modalità di voto
(artt. 58 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Sia per l’elezione della Camera dei deputati che per quella del Senato della Repubblica l’elettore esprime il voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Non è possibile manifestare “voto di preferenza”; la lista di candidati è, infatti, “bloccata”, cioè i nomi nativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa. In Valle d’Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-AltoAdige (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), l’elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del candidato prescelto.
Modello scheda di votazione Camera dei deputati
(Tabella A-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

Modello scheda di votazione Senato della Repubblica
(Tabella A, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Modello scheda di votazione Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige
(art. 7, Legge 13 marzo 1980, n. 70)
Scheda Senato della Repubblica Valle d’Aosta

Scheda Camera dei deputati Valle d’Aosta

Scheda Senato della Repubblica Trentino-Alto Adige

Circoscrizione EsteroModello scheda di votazione perl’elezione dei candidati
alla Camera dei deputatie al Senato della Repubblica
(art. 11, comma 2, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)
Le schede delle circoscrizione Estero hanno colori diversi per ciascuna votazione
(Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e ripartizione.

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